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Procedura di internalizzazione del Contact Center Inps, Ugl: “Cosi non va”

Dopo che alcuni dei parlamentari che hanno presentato questo emendamento avevano convenuto, nei giorni scorsi, sulla nostra tesi della obbligatorietà dell’applicazione della Clausola sociale da parte della società In House INPS SERVIZI spa, in questa proposta purtroppo vanno in direzione esattamente opposta. Li invitiamo a discuterne al più presto con “tutte” le organizzazioni sindacali, soprattutto con quelle che da un anno hanno dimostrato che la società di INPS “deve” applicare la Clausola sociale e che non occorrono nuove leggi: basta applicare quella che già c’è, quella che facciamo applicare a tutte le aziende private. L’articolo 5 bis della Legge 128/2019 ha il fine di garantire la stabilità occupazionale degli attuali addetti al servizio. L’ipotesi di INPS di svolgere una procedura concorsuale aperta è illegittima e mette a rischio centinaia di posti di lavoro di operatori che garantiscono il servizio pubblico da molti anni. Basterebbe semplicemente confermare quanto stabilito dai TAR e dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno chiarito che le società In House hanno l’obbligo, non la facoltà, di applicare La clausola sociale. Questa proposta di emendamento contiene diverse criticità che non ci aiutano affatto. In allegato il testo dell’emendamento.

OSSERVAZIONI sulla proposta di emendamento Nel testo si mescolano indicazioni già previste dalle norme di legge e contrattuali con indicazioni che ne mettono in forse l’applicazione stessa, rischiando di peggiorare la Legge n. 11 del 2016 (art. 1 comma 10) che, nei cambi di gestore del servizio, ha introdotto l’obbligo di “continuità” occupazionale degli addetti. Analizziamo i punti critici: 1. “In sede di prima attuazione … la società Inps servizi Spa può assumere in via prioritaria”. Il termine “può” lascia aperta la possibilità di non farlo. Il termine esatto, previsto dalla Clausola sociale, non può che essere “deve”. 2. Prevedere unicamente l’assunzione dei “dipendenti dell’appaltatore” induce ad escludere i dipendenti dei subappaltatori, che invece sono compresi nell’applicazione della Clausola sociale. La Legge 11 infatti si riferisce semplicemente agli “addetti precedenti”, quindi anche ai dipendenti dei subappaltatori. Questa formulazione reintroduce una errata interpretazione già scartata da INPS nell’ultimo cambio di gestore del medesimo servizio. Il riferimento al solo appaltatore quindi sarebbe un inaccettabile passo indietro 3. “addetti, in via prevalente, al 1 giugno 2021 all’esecuzione del servizio”. Questo contraddice quanto affermato dal Presidente Tridico che il 9 febbraio scorso aveva solennemente enunciato la volontà di fissare il perimetro occupazionale interessato al 31 gennaio 2021 proprio allo scopo di evitare impropri e ingiustificati allargamenti del perimetro stesso. Questo spostamento in avanti della data risulta inspiegabile, soprattutto in considerazione della persistente assenza di confronto con le organizzazioni sindacali e a fronte del rifiuto di INPS di comunicarci i dati occupazionali complessivi a gennaio 2021. 4. Si assegna inspiegabilmente a INPS SERVIZI la facoltà di prevedere “… la tempistica di assunzione” mentre sia la Clausola sociale che il 5 bis (oltre alla Relazione Tecnica di accompagnamento al decreto del Governo) prevedono inequivocabilmente la piena continuità del servizio, senza interruzione, e quindi dell’occupazione attuale necessaria per assicurarla. Questa formulazione introduce inspiegabilmente la possibilità di differire nel tempo l’assunzione del totale degli addetti attuali contrariamente al dettato della norma. 5. Si affida a INPS SERVIZI la facoltà di “stabilire le competenze maturate nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto” evitando di specificare i criteri per effettuare tale valutazione. Tali competenze sono possedute da tutti gli attuali addetti che hanno svolto la formazione prevista dal Capitolato di Gara e sono transitati alle dipendenze degli attuali gestori a dicembre 2019 e coloro che a gennaio 2021 erano presenti nel servizio. Le procedure relative alla continuità occupazionale degli addetti precedenti sono già previste dalla Legge 11/2016 e dal CCNL Telecomunicazioni. Si introduce quindi pericolosamente una nuova procedura che si aggiungerebbe all’infelice ipotetico allargamento alle “analoghe professionalità” previsto dal 5 bis (già esplicitamente escluse dal comma 1 del 5 bis in sede di prima attivazione della internalizzazione). 6. Si introduce una non meglio specificata verifica delle “competenze maturate” dagli addetti precedenti. L’unica cosa che la società deve fare è verificare che l’attività svolta sia corrispondente a quanto previsto dal Capitolato di Gara che ha originato l’affidamento in corso ai gestori privati. Nel cambio di appalto del dicembre 2019 la stessa Inps ha validato i criteri di applicazione della Clausola sociale senza imporre agli attuali gestori alcuna valutazione delle “competenze maturate”. 7. Si stabilisce inspiegabilmente che il personale avente già diritto per legge al passaggio alla società In House di Inps possa invece essere assunto solo “a condizione che, sulla base di valutazioni qualitative e quantitative, rispondano alle esigenze organizzative della società medesima”, senza alcun riferimento ai criteri di valutazione di tale corrispondenza. In tal modo si ribalta totalmente la ratio e la previsione normativa della Clausola sociale e del comma 1 dell’articolo 5 bis che prevede che l’internalizzazione ha lo scopo di “promuovere la continuità nell’erogazione dei servizi e tutelare la stabilità occupazionale del personale ad essi adibito”. 8. La previsione di applicare al personale di Inps Servizi addetti al Contact Center i “contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” contraddice il Presidente Tridico che, già nell’incontro con le organizzazioni sindacali del 9 febbraio, aveva garantito l’applicazione del CCNL Telecomunicazioni settore di appartenenza inequivocabile della società In House. Il citato articolo 51 infatti si riferisce a tutti i contratti collettivi sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi. 9. Un ulteriore peggioramento del quadro normativo vigente è infine rappresentato dalla previsione in base alla quale l’acquisizione del servizio e del personale ad esso adibito “non determina in alcun caso trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile”. La valutazione definitiva dei requisiti che possono costituire, o non costituire un trasferimento d’azienda è demandata alla magistratura. Non è ammissibile una futuristica valutazione “preventiva” sulle caratteristiche dell’operazione ben prima di constatarne le caratteristiche gestionali/organizzative, determinandola inoltre non in base a criteri applicabili a tutte le imprese ma a una sola. La Legge 11/2016 sulla Clausola sociale del settore Contact Center contiene una formulazione identica a quella presente nell’articolo del CC 2112 sul trasferimento d’azienda e può costituire una tutela ed un argine rispetto ai casi di cattiva applicazione della garanzia occupazionale conseguente a sistemi gestionali elusivi dei diritti dei lavoratori. Non si comprende in alcun modo l’inserimento di questa previsione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE – Va sottolineato che le norme vigenti in materia di società In House stabiliscono il cosiddetto “controllo analogo” tra ente pubblico affidante e società affidataria, “controllo che implica l’attribuzione ai singoli enti pubblici soci di poteri penetranti di controllo sull’andamento della società e sull’approvazione degli atti fondamentali della medesima”. L’emendamento invece assegna alla società In House di Inps una serie di compiti che non corrispondono a tale previsione legislativa. – Va ricordato inoltre che tali compiti verrebbero assegnati ad una società che a tutt’oggi – a causa di un ingiustificato ritardo dell’Istituto nonostante le precise disposizioni legislative e le indicazioni formali del Governo – risulta priva di una qualsivoglia struttura organizzativa ponendola in condizioni di attivare difficilmente l’internalizzazione entro il 30 novembre 2021, data prevista dal 5 bis. – Continuiamo da oltre un anno a ricordare che – come previsto da diverse sentenze di Tar e delle Sezioni Unite della Cassazione – le società In House sono obbligate ad applicare la clausola sociale del settore interessato e che pertanto la selezione assimilata da Inps a quella prevista per le pubbliche amministrazioni non corrisponde alle norme vigenti e, dato il pesante ritardo, renderebbe impossibile rispettare l’articolo 5 bis. Le norme vigenti sono già estremamente chiare. Qualora si ritenesse opportuno un nuovo intervento legislativo lo stesso dovrebbe essere limitato a ribadire esplicitamente l’obbligo di applicazione della Clausola sociale da parte di Inps Servizi, come affermato nelle interrogazioni parlamentari presentate pochi giorni fa dagli stessi firmatari dell’emendamento.

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Alfonso Alberico - Marcianise

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