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Coronavirus, coltivazione degli orti e tutela degli animali da cortile: arriva l’ok dalla Regione Campania e dal Governo

Nota stampa della Regione Campania: “Con riferimento all’Ordinanza n.23 del 25 marzo 2020, in tema di limitazioni agli spostamenti, pubblicata sul BURC n. 53/2020, confermata con Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020 (pubblicata sul BURC n.76 di pari data) si fornisce il seguente chiarimento: nelle Ordinanze regionali citate e nelle ulteriori adottate nel periodo di emergenza COVID-19 non risultano dettate disposizioni specifiche in materia di attività di coltivazione, cura degli orti e tutela degli animali da cortile. Ciò posto, tenuto conto che le attività agricole non risultano vietate dalle disposizioni statali vigenti (di cui, attualmente, al DPCM 10 aprile 2020) e che le attività di cura degli orti e poderi, anche per autoproduzione, e degli animali da cortile sono finalizzate a scongiurarne il deperimento e pertanto necessitate, gli spostamenti finalizzati alle dette attività risultano consentiti sul territorio regionale. Ai sensi di quanto disposto dalle ordinanze indicate in epigrafe con riferimento a tutti gli spostamenti consentiti è peraltro richiesto che gli spostamenti siano effettuati in forma individuale (salvo che si tratti di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente) e per il tempo strettamente necessario all’espletamento di dette attività, fermo restando il rispetto delle regole di distanziamento sociale e delle connesse precauzioni obbligatorie per quanti sono in circolazione sul territorio. (clicca qui per scaricare il chiarimento)”.

La nota della Regione Campania fa seguito ad un chiarimento presente nelle FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri dove alla domanda: “E’ consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?” La risposta è: “Si, la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice ATECO “0.1.” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito”.

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Alfonso Alberico - Marcianise

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