Il Comitato Fuochi di Marcianise ritorna sulla storia del probabile insediamento in zona ASI, e quindi su territorio cittadino, dell’impianto di trattamento e stoccaggio di “rifiuti pericolosi e non” da parte della società “Green Economy S.r.l.s.”, dopo la discussa Conferenza dei Servizi del 15 marzo u.s., della quale avevamo anticipato alcune cose e che, a verbale acquisito, vorremmo che fossero di pubblico dominio ed analizzate in modo più approfondito. Ebbene, diciamo subito che nel complesso è stata una buona giornata per Marcianise perché si sono formalizzate alla ditta richiedente specifiche ed ingombranti richieste da parte degli Enti convocati dall’U.O.D. della Regione Campania, che difficilmente potrebbero preoccupare la città ma appunto sola la ditta; tuttavia siccome non possiamo assumere toni trionfalistici ma ragionevolmente positivi, vorremmo parlare di ciò attraverso l’analisi del verbale acquisito!
Gli Enti che si sono presentati, Comune di Marcianise, Provincia di Caserta, ASL – UOPC Marcianise, hanno tutti riportato pareri negativi all’insediamento dell’impianto, tranne l’ASI poiché impossibilitato a rilasciarne in quanto la ditta non risulta tuttora convenzionata con loro; l’ARPAC, pur non presentandosi, ha fatto pervenire nei giorni precedenti un articolato parere tecnico negativo, mentre l’ATO2 Napoli-Volturno, oltre a non presentarsi, non ha fatto pervenire nulla!
La conclusione dei lavori della C. dei S. ha fatto emergere alcuni elementi interessanti che già avevamo accennato, in ordine ad osservazioni di natura ambientale, legislativo ed urbanistico.
Per l’ARPAC, la ditta richiedente dovrà effettuare indagini preliminari entro 30 giorni a partire dal 15/03 ed, in particolare, avrà cura di eseguire una ricognizione degli impianti ed attrezzature obsolete presenti nell’area dove dovrebbe sorgere l’impianto, la rimozione dei rifiuti depositati e le relative operazioni di pulizia, nonché la dismissione delle attrezzature ed impianti di immissione in aria e scorie di fusione, ancora presenti nei capannoni; lo stesso ente non concorda poi con la scelta di far operare i lavoratori a stretto contatto con tale area, ritenendola interessata da una forte criticità ambientale! Inoltre, la ditta dovrà “rimodulare” entro 90 giorni la richiesta perché, dal progetto e dalla relazione tecnica presentata si evince che – per la tipologia dei rifiuti trattati, le modalità di stoccaggio degli stessi ed i quantitativi – dovrà attivare la procedura dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) invece dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 208 e 269 del D.lgs. 152/2006, con cui aveva effettuato richiesta all’U.O.D della Regione Campania, nonché dovrà attivare la procedura di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).
L’A.S.L. – UOPC Marcianise ha dichiarato che non è possibile procedere ad una valutazione degli effetti sulla salute dei cittadini marcianisani in quanto il sito risulta inserito nell’elenco di quelli già inquinati (ex S.I.N. “Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano”) e l’attività in questione della ditta richiedente è ascrivibile all’elenco delle industrie insalubri; un eventuale insediamento in un’area già fortemente compromessa rappresenterebbe un pericolo per la città! Ma, senza ombra di dubbio, non possiamo che accogliere positivamente l’azione dell’Ente comunale che nella persona dell’Ing. Spasiano ha caratterizzato la C. dei S. dichiarando l’improcedibilità dell’insediamento dell’impianto de quo con una mirata ed articolata relazione negativa incentrata su ampie motivazioni (che vanno anche al di là del parere e delle osservazioni riservate al Comune), nonché in ordine alle verifiche delle conformità dei relativi titoli in possesso della società richiedente (il titolo di disponibilità dell’area è costituito da un contratto di sub affitto per la durata di 6 anni con la società “GFTR s.r.l., rappresentata da RAGOSTA Fabio).
La relazione riporta che da sopralluoghi effettuati dall’Ente comunale con l’ARPAC, nell’area dove dovrebbe sorgere l’impianto, sembrerebbe che insista un procedimento amministrativo di natura
fallimentare (vi è un curatore) ed un procedimento penale in ordine al sequestro di scorie di fusione all’interno di un capannone (vi è un amministratore giudiziario). Nell’esprimere un netto parere negativo al progetto di insediamento impianto, c’è un passo in cui è lo stesso Comune a suggerire ad ARPAC, ASL e Provincia di Caserta, eventuali contestazioni anche in sede penale (omessa bonifica) al proprietario (o al locatario) del sito circa la mancata applicazione dell’art. 242 del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) in violazione dell’art. 257, comma 1 medesimo decreto, prima ancora di pretendere l’esecuzione di un’indagine preliminare così come accordata in sede di C. dei S.! Inoltre, sembrerebbe – sempre dalla lettura della relazione tecnica dell’Ente comunale – che il rappresentante della ditta richiedente sarebbe stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per la violazione di cui all’art. 650 c.p., poiché non “osservava un ordine dell’Autorità” (Invito di P.G. da parte della Polizia Municipale per effettuare un sopralluogo) !!! Difatti, nella C. dei S. la Regione obbliga la ditta ad osservare quanto sopra al fine di consentire l’accesso per un sopralluogo da parte del Comune.
Insomma, troppi elementi ci fanno ben sperare anche perché stavolta c’è stata la forte spinta dei cittadini con le varie azioni intraprese, culminata con la massiccia manifestazione pubblica di domenica 12 marzo u.s. e l’ottima relazione tecnica del Comune, unita ai pareri negativi degli altri Enti (la Provincia di Caserta si è associata alle osservazioni e pareri negativi) che evidenzia una sol cosa; su di un’area vincolata e oggetto già di una violenza ambientale senza precedenti, non potrebbe mai nascere un fiore figuriamoci se dovrebbe essere insediato questo impianto0!
Il Comitato Fuochi di Marcianise, come già anticipato in precedenza, ha presentato le prime osservazioni a termine della C. dei S. (allegandole al verbale), pur se non vincolante ai fini dei pareri tecnici per l’insediamento dell’impianto, ma sta già preparando una copiosa relazione da inviare agli uffici dell’ex CIAPI, sede dell’U.O.D. della Regione Campania incentrata sul cennato “principio di precauzione ambientale”, recepito dall’art. 174, paragrafo 2, del Trattato della Comunità Europea UE finalmente anche nell’ordinamento italiano dall’art. 301 del D.lgs. 152/2006 (“in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”). A tal riguardo con la Sentenza n. 4227/2013 del Consiglio di Stato dice: “si fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente”.